PROBLEMI TELEFONICI
Malfunzionamento del servizio
In questo articolo parleremo del disservizio indicato come malfunzionamento del servizio.
Come prima cosa è giusto partire dalla definizione che ci viene fornita direttamente dall’Autorità Garante delle Comunicazioni.
L’ AGCOM dedica l’intero articolo 6 della delibera sugli indennizzi, indicando due tipi di malfunzionamento:
-
completa interruzione dei servizi (art. 6 comma 1);
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irregolare o discontinua erogazione del servizio – standard qualitativi carta dei servizi – (art. 6 comma 2);
Ma cosa fare in questi casi?
E’ sempre fondamentale inviare un reclamo
se lo hai già fatto assicurati di averlo fatto correttamente (link)
Onere della prova
In merito al malfunzionamento del servizio, sia esso di interruzione o irregolare o discontinua erogazione, l’ orientamento dell’Autorità prevede prevede proprio che gravi sull’operatore l’onere della prova contraria sul funzionamento del servizio (art. 3, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP)
In altre parole, l’operatore che non prova di aver erogato il servizio secondo quanto promesso e di aver posto in essere comportamenti volti a evitare, rimuovere o superare eventuali ostacoli tecnici insorti, è responsabile nei confronti dell’utente in quanto, ai sensi del combinato normativo degli articoli 1218 e 1256 del Codice civile.
Questo perché, si presume, fino a prova contraria, che l’impossibilità sopravvenuta temporanea o definitiva della prestazione stessa sia imputabile al debitore.
Caso concreto
In conclusione, poniamo all’attenzione un caso di irregolare o discontinuo funzionamento di un servizio.
L’Agcom ha riconosciuto per tale disservizio un indennizzo di 3,00 al giorno, ma soprattutto ha chiarito come l’operatore non abbia provato l’insussistenza del disservizio (DELIBERA N. 87/21/CIR)